REGOLAMENTO
crete_senesi_low.jpg Statuto del Gruppo Trekking Tripetetolo
Circolo Le Due strade
Via Livornese, 108
50055 Lastra a Signa
Firenze
Cod. Fiscale 80026230484

Costituzione, sede e scopo

Art. 1
Nello spirito della Costruzione Repubblicana ed in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Lastra a Signa (Firenze), Via Livornese n. 108, un'associazione di promozione sociale che assume la denominazione di "Circolo Arci le due strade, Gruppo Trekking Tripetetolo".

Art. 2
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, unitario e antifascista.
Non persegue finalità di lucro ed aderisce all'Arci - Associazione Nazionale di Cultura, Sport e Ricreazione, riconosciuta con D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000A, di cui condivide finalità e programma d'azione.

Art. 3
Sono compiti dell'Associazione:
1. Essere protagonista di lotta e di iniziativa per la crescita democratica del Paese e per l'affermazione culturale, politica e sociale dei cittadini e dei lavoratori, attraverso una effettiva partecipazione alle decisioni per lo sviluppo civile;
2. Favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizazzioni democratiche;
3. Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione e simili), ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto, per una adeguata programmazione culturale sul territorio e per la gestione sociale degli impianti e delle istituziooni culturali, turistiche, sportive e ricreative, posti in essere dagli Enti pubblici;
4. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le seigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.
L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.


I soci

Art. 4
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto essere ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

Art. 5
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
- Indicare nome cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6
L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.
In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione, senza esporre i motivi della decisione.
Dietro ricorso al Presidente dell'interessato tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria che si pronuncerà in via definitiva.
Al momento della sua ammissione il Socio riceverà la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, documento atto a qualificarlo come tale.

Art. 7
La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.
I soci hanno diritto a:
a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dell'Associazione;
b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
c) A discutere ed approvare i rendiconti;
d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 8
I soci sono tenuti:
- Al pagamento della quota associativa;
- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 9
La qualifica di Socio si perde per:
a) Decesso;
b) Mancato pagamento della quota sociale;
c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
d) Espulsione o radiazione.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, e di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
c) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, ocumenti o altro di proprietà dell'Associazione;
f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
I caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Contro ogni provvedimento di sospensione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Art. 11
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
c) dal fondo di riserva

Art. 12
La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasferibile.

Art. 13
L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ultreriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 14
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto come segue:
- Parte al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.


Gli organi sociali

Art. 15
Sono organi dell'Associazione:
a) assemblea generale dei Soci;
b) consiglio Direttivo.


L'assemblea

Art. 16
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Partecipano all'Assemblea generale dei Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio.


Art. 17
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal primo gennaio al 30 aprile di ogni anno.
Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 7:
1. approva le linee generali del programma di attività;
2. approva il rendiconto annuale;
3. delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. approva gli stanziamenti per le iniziative previste dell'articolo 3 del presente statuto;
5. elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo) alla fine del mandato o in seguito a dimisssioni dello stesso;
6. nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
7. delibera su tutte le questioni attinenti la questione sociale.

Art. 8
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via Straordinaria per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dagli articoli 20 e 29.
Tale Assemblea Straordinaria è convocata:
1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necesario:
2. Allorché nè faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto;
L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 19
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti con diritto al voto su tutte le questioni poste all'ordine del Giorno salvo eccezioni di cui all'articolo 20. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 20
Per Deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispenzabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto. Per delibere riguardanti lo svolgimento o la liquidazione dell'Assemblea, valgono le norme di cui allrticolo 29.

Art. 21
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 22
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e resteranno successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.


Il consiglio direttivo
Art. 23
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 25 consiglieri eletti fra i soci.
Il consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
1. il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presidente il Consiglio;
2. il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. l'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. il Segretario: redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza.
Il Consiglio fissa inoltre le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propi fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica).
È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Art. 25
Il consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente un volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo (1/3) dei consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 26
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dell'Assemblea;
3. predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale:
5. compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
6. formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
7. deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
8. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
9. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività sociali;
10. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
11. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;
13. convocare l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria.
Spettano, comunque al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 28
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico.


Scioglimento dell'associazione

Art. 29
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale con diritto di voto.

Art. 30
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 29 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.



Disposizione finale

Art. 31
Per quanto non comprese nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.